Indennità di disoccupazione per lavoratori in somministrazione, domande entro il 31 marzo
Ecco i requisiti per beneficiare della misura. Necessari almeno 78 giorni di lavoro nel 2009 e un contributo settimanale nel biennio precedente
03 febbraio 2010 I lavoratori in somministrazione che hanno perso il lavoro hanno tempo fino al 31 marzo 2010 per richiedere l’indennità di disoccupazione. La misura riguarda quei lavoratori che hanno prestato la propria opera a un’azienda utilizzatrice, attraverso un’agenzia di lavoro, che la somministra.
Ristretti i requisiti per ricevere l’indennità. Possono fare domanda coloro che hanno totalizzato almeno 78 giorni di attività lavorativa subordinata nell’anno 2009, per i quali siano stati versati i contributi. Nel calcolo vengono conteggiati i giorni di calendario, compresi i sabati e le domeniche, oltre ai giorni di malattia, infortunio, maternità e ferie.
Inoltre il lavoratore deve aver versato all’Inps almeno un contributo settimanale come lavoratore subordinato prima del biennio precedente all’anno in cui viene chiesta l’indennità, ma non viene considerato valido il lavoro prestato con contratto di apprendistato.
Questo significa che coloro che devono fare domanda d’indennità per i periodi non lavorati nel 2009 devono presentarla entro il 31 marzo 2010, ma devono avere versato almeno un contributo settimanale come dipendente entro il 31 luglio 2007.
Anche coloro che attualmente stanno lavorando possono richiedere l’indennità di disoccupazione. Questo perché il periodo di riferimento è relativo all’anno precedente.
Possono beneficiare della misura anche coloro che hanno o hanno avuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, se nel 2009 hanno effettuato almeno 78 giornate di lavoro subordinato. In questo caso gli interessati hanno diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti per i periodi di non lavoro non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato o di libero professionista non iscritto all’albo.
Ristretti i requisiti per ricevere l’indennità. Possono fare domanda coloro che hanno totalizzato almeno 78 giorni di attività lavorativa subordinata nell’anno 2009, per i quali siano stati versati i contributi. Nel calcolo vengono conteggiati i giorni di calendario, compresi i sabati e le domeniche, oltre ai giorni di malattia, infortunio, maternità e ferie.
Inoltre il lavoratore deve aver versato all’Inps almeno un contributo settimanale come lavoratore subordinato prima del biennio precedente all’anno in cui viene chiesta l’indennità, ma non viene considerato valido il lavoro prestato con contratto di apprendistato.
Questo significa che coloro che devono fare domanda d’indennità per i periodi non lavorati nel 2009 devono presentarla entro il 31 marzo 2010, ma devono avere versato almeno un contributo settimanale come dipendente entro il 31 luglio 2007.
Anche coloro che attualmente stanno lavorando possono richiedere l’indennità di disoccupazione. Questo perché il periodo di riferimento è relativo all’anno precedente.
Possono beneficiare della misura anche coloro che hanno o hanno avuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, se nel 2009 hanno effettuato almeno 78 giornate di lavoro subordinato. In questo caso gli interessati hanno diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti per i periodi di non lavoro non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato o di libero professionista non iscritto all’albo.

