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Indennità di disoccupazione: nel calcolo anche i contributi versati come co.co.co.

Dall’Inps le indicazioni per il computo dei contributi utili: da considerare i periodi di collaborazione o a progetto svolti nel biennio precedente, fino a un massimo di 13 settimane

28 giugno 2010 Anche i contributi versati per periodi di lavoro sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, possono essere considerati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. La misura è stata introdotta in via sperimentale e riguarda le indennità relative a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Lo comunica l’Inps con la circolare n.74 del 15 giugno 2010.

I contributi devono essere stati accreditati alla Gestione separata nel biennio antecedente alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro per cui il lavoratore presenta domanda di indennità e i periodi di retribuzione come co.co.co. possono essere considerati fino a un massimo di tredici settimane.

Chi presenta domanda di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, per accedere alla prestazione, deve infatti far valere almeno un anno di contribuzione oppure 52 contributi settimanali che si collochino, anche non continuativamente, nel biennio precedente l’inizio del periodo di mancanza di lavoro. E per il raggiungimento del requisito contributivo per il 2010 sono validi sia i contributi da lavoro dipendente che quelli versati in occasione di collaborazioni coordinate e continuative.

Per la verifica del requisito assicurativo, per tutti i richiedenti ¿ anche quelli che, beneficiando della sperimentazione in esame, facciano valere ai fini del requisito contributivo periodi da parasubordinati ¿ è necessario verificare la sussistenza di un contributo contro la disoccupazione involontaria almeno due anni prima dell’inizio del periodo di mancanza di lavoro.

Per quanto riguarda la misura della prestazione, l’Inps rimanda alle istruzioni fornite nella circolare n. 115 del 31 dicembre 2008 e che si basano sulla retribuzione relativa all’ultimo trimestre di lavoro dipendente.

Per quantificare invece i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. Ai fini del calcolo delle settimane svolte da parasubordinato, si calcolano dunque i minimali retributivi giornalieri relativi agli anni di competenza, dividendo il minimale annuo per 365. Successivamente si divide il totale dell’imponibile contributivo ¿ relativo ai periodi di lavoro coperti da contribuzione alla Gestione separata nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, anche non continuativi ¿ per il minimale retributivo giornaliero in vigore nel relativo anno. Il numero così ottenuto è diviso per 7 ed arrotondato per difetto.