Congedo di maternità per le iscritte alla Gestione separata, come calcolare la contribuzione figurativa
Dall’Inps i principi e le modalità di calcolo per i contributi che coprono assicurativamente i periodi di assenza dal lavoro
08 giugno 2010 Collaboratrici a progetto, associate in partecipazione, libere professioniste e tutte le categorie assimilate iscritte alla gestione separata dell’Inps, per i periodi di astensione dal lavoro per cui è corrisposta l’indennità di maternità hanno diritto all’accreditamento di contributi figurativi ai fini della pensione. Sul tema l’Inps, con la circolare n.64 del 13 maggio 2010, è intervenuta per indicare i principi e le modalità di calcolo dei contributi.
Tale contribuzione è prevista per tutti quei casi per cui è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario, anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità. Riguarda invece solo lavoratrici e lavoratori a progetto e categorie assimilate la norma per cui viene corrisposta un’indennità per congedo parentale limitata a un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Ma anche in questo caso, nel periodo di assenza dal lavoro per cui è corrisposta l’indennità, questa categoria di lavoratori ha diritto alla contribuzione figurativa.
Il calcolo della contribuzione figurativa, sottolinea l’Inps, va effettuato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare in cui avviene l’astensione del lavoro. Se durante quell’anno non è stata percepita nessuna retribuzione, il calcolo va fatto sulle retribuzioni dell’anno precedente.
Il tutto tenendo conto delle regole vigenti per l’accredito contributivo obbligatorio nella gestione separata, regolato dalla legge n.335 dell’8 agosto 1995. La contribuzione obbligatoria è accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario. Verrà perciò accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore retributivo medio, desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata, nell’anno solare interessato dall’evento.
A questo punto, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità. La circolare fornisce quindi i dettagli per il calcolo della contribuzione figurativa, inserendo anche tre esempi concreti di calcolo, ipotizzando tre diversi casi sia in base alla collocazione temporale dei periodi, sia ai redditi di riferimento.
Tale contribuzione è prevista per tutti quei casi per cui è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario, anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità. Riguarda invece solo lavoratrici e lavoratori a progetto e categorie assimilate la norma per cui viene corrisposta un’indennità per congedo parentale limitata a un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Ma anche in questo caso, nel periodo di assenza dal lavoro per cui è corrisposta l’indennità, questa categoria di lavoratori ha diritto alla contribuzione figurativa.
Il calcolo della contribuzione figurativa, sottolinea l’Inps, va effettuato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare in cui avviene l’astensione del lavoro. Se durante quell’anno non è stata percepita nessuna retribuzione, il calcolo va fatto sulle retribuzioni dell’anno precedente.
Il tutto tenendo conto delle regole vigenti per l’accredito contributivo obbligatorio nella gestione separata, regolato dalla legge n.335 dell’8 agosto 1995. La contribuzione obbligatoria è accreditata mensilmente dall’inizio dell’anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario. Verrà perciò accreditato a ciascuno dei mesi riconosciuti figurativamente un valore retributivo medio, desunto dai compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria nella gestione separata, nell’anno solare interessato dall’evento.
A questo punto, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità. La circolare fornisce quindi i dettagli per il calcolo della contribuzione figurativa, inserendo anche tre esempi concreti di calcolo, ipotizzando tre diversi casi sia in base alla collocazione temporale dei periodi, sia ai redditi di riferimento.

