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Prestazioni occasionali di tipo accessorio, dall’Inps l’elenco aggiornato

La tabella riepilogativa dei settori e delle attività, in base alla Finanziaria 2010

10 giugno 2010 L’Inps ha diffuso la tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, aggiornata alle novità introdotte dalla finanziaria 2010. Le prestazioni sono divise per settore di attività e categorie di prestatori. Sono inoltre indicati i possibili committenti (famiglie, privati, enti locali, ecc.), il regime contributivo (gestione separata) e il limite economico. La comunicazione è contenuta nella circolare Inps n. 17 del 3 febbraio 2010.

Per quanto riguarda tutte le tipologie di settori produttivi, i prestatori occasionali possono essere giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza e il sabato e domenica, oppure studenti universitari regolarmente iscritti in tutti i periodi dell’anno, anche per impiego in scuole e università. Possono essere inoltre pensionati, soggetti che usufruiscono di misure di sostegno al reddito o lavoratori in part time.

Nel settore delle attività agricole di carattere stagionale, come la vendemmia o la raccolta delle olive, i prestatori possono essere soltanto giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, pensionati o casalinghe.

Sono poi presi in considerazione tutti gli altri settori di attività: lavori domestici (art. 70, comma 1, lett. A del D.Lgs 10 settembre 2003), lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti, manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, attività agricole di ogni tipo, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica, nonché lavori svolti nei maneggi e nelle scuderie. In questi ambiti, tutti possono offrire prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Alcune limitazioni sono previste per particolari categorie di prestatori. Per quanto riguarda i lavoratori part-time, per tutelare l’occupazione regolare ed evitare forme di lavoro elusive, non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Inoltre, per coloro che percepiscono prestazioni di integrazione salariale o prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili) il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è fissata a 3 mila euro per anno solare.

Per tutte le altre tipologie di prestatori invece resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, che non deve essere superiore a 5 mila euro nel corso di un anno solare, in riferimento allo stesso committente.

Infine, possono essere utilizzatori anche i dipendenti pubblici, purché autorizzati dalla propria amministrazione di appartenenza.