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Contribuzione volontaria: le aliquote 2010 per autonomi e parasubordinati

L’Inps rende note gli importi dei versamenti nelle Gestioni di artigiani e commercianti e nella Gestione separata

04 marzo 2010 Le aliquote 2010 per il calcolo delle contribuzione volontaria da parte di lavoratori autonomi e parasubordinati sono al centro della circolare Inps n° 22 del 16 febbraio 2010. La comunicazione si riferisce alla possibilità per queste categorie di lavoratori atipici che cessano l’attività di proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o aumentarne l’importo.

Per quanto riguarda il contributo nelle Gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali, l’importo dei contributi volontari da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010 deve essere calcolato con queste modalità: aliquote. l’ammontare del versamento volontario è stabilito applicando le aliquote valide per i contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla legge n° 233/1990, art. 3. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività (per le classi di reddito vedi le tabelle della circolare INPS n. 22 del 16 febbraio 2010).

Queste le aliquote da applicare: per gli artigiani, è del 20% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori con più di 21 anni, mentre è del 17% per i collaboratori con non più di 21 anni. Passando ai commercianti, l’aliquota è del 20,09% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre è del 17,09% per i collaboratori con meno di 21 anni.

La circolare indica inoltre come deve essere calcolato l’importo contributivo volontario nell’ambito della Gestione separata, ovvero il contributo dovuto all'Inps - previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico n° 335 del 1995 - dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica. Tale contributo confluisce in una Gestione separata per finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti).

In questo caso l’importo del contributo volontario deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) di finanziamento della Gestione. (art. 7 del D.Lgs. n° 184/1997).

Per il calcolo del contributo va considerata esclusivamente l’aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione). Il suo valore per l’anno 2010 è pari al 26,00%.

L’importo minimo da versare da parte dei prosecutori volontari della gestione separata non potrà quindi essere inferiore a 3.727 euro su base annua, e a 310 euro su base mensile. Il contributo volontario deve infatti essere calcolato su base mensile e poi versato per trimestri, con queste scadenze: 30 giugno 2010 per il primo trimestre 2010, 30 settembre 2010 per il secondo trimestre 2010, 31 dicembre 2010 per il terzo trimestre 2010, 31 marzo 2011 per il quarto trimestre 2010.