Indennità per i co.co.pro che hanno perso il lavoro
Il contributo una tantum è destinato ai collaboratori a progetto senza contratto da almeno due mesi
11 marzo 2010 Un’indennità pari al 30% del reddito percepito lo scorso anno. È la misura di sostegno prevista dalla Finanziaria 2010 per i collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro, introdotta in via sperimentale per il biennio 2010-2011 come forma di tutela del reddito anche dei lavoratori atipici. Ammontano a 200 milioni di euro le risorse messe a disposizione per la misura per ciascuno dei due anni.
L’Inps, attraverso la circolare n°36 del 9/03/2010, rende noti i requisiti necessari per aver diritto all’indennità, che comunque non può superare l’importo massimo di 4mila euro. In riferimento all’anno2010, a beneficiarne possono essere i collaboratori coordinati e continuativi cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (con aliquota al 25,72% nel 2009 e al 29,72% al 2010).
Per avere diritto all’indennità l’interessato deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi. Per quanto riguarda l’ultimo rapporto di lavoro (ovvero quello che è stato interrotto) l’attività deve essere stata svolta per un unico committente.
Tra i requisiti vanno considerate anche le mensilità di accredito contributivo nella gestione separata: è necessario aver versato almeno una mensilità per quanto riguarda l’anno di riferimento e almeno tre mensilità per quanto riguarda l’anno precedente.
Il reddito a cui si fa riferimento per il calcolo dell’indennità è quello dell’anno precedente (per il 2010 si prende in considerazione il reddito lordo del 2009), che deve essere compreso tra i 5mila e i 20 mila euro.
Coloro che rispondono a tutti questi requisiti, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati possono effettuare la richiesta di indennità alla sede Inps competente sul territorio previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.
L’Inps, attraverso la circolare n°36 del 9/03/2010, rende noti i requisiti necessari per aver diritto all’indennità, che comunque non può superare l’importo massimo di 4mila euro. In riferimento all’anno
Per avere diritto all’indennità l’interessato deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi. Per quanto riguarda l’ultimo rapporto di lavoro (ovvero quello che è stato interrotto) l’attività deve essere stata svolta per un unico committente.
Tra i requisiti vanno considerate anche le mensilità di accredito contributivo nella gestione separata: è necessario aver versato almeno una mensilità per quanto riguarda l’anno di riferimento e almeno tre mensilità per quanto riguarda l’anno precedente.
Il reddito a cui si fa riferimento per il calcolo dell’indennità è quello dell’anno precedente (per il 2010 si prende in considerazione il reddito lordo del 2009), che deve essere compreso tra i 5mila e i 20 mila euro.
Coloro che rispondono a tutti questi requisiti, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati possono effettuare la richiesta di indennità alla sede Inps competente sul territorio previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.

