Impugnazione dei licenziamenti dei lavoratori atipici: termine di decadenza a 270 giorni
È entrata in vigore la riforma dei termini introdotta dal Collegato lavoro e poi sospesa fino al 31 dicembre
13 gennaio 2012 È operativa dal 1° gennaio la modifica contenuta nel Collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) sui termini di impugnazione dei licenziamenti subiti dai lavoratori atipici. Ora l’impugnazione - che deve sempre essere comunicata con qualsiasi atto scritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione - decade se non è seguita entro i successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso in Tribunale, o dalla comunicazione al datore di lavoro della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato: in questo caso, se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati, oppure non è raggiunto il relativo accordo, il lavoratore ha 60 giorni di tempo, dal giorno del rifiuto o del mancato accordo, per depositare il ricorso in tribunale; nel caso in cui il lavoratore non rispetti i termini di 270 o 60 giorni, l’impugnazione perde efficacia.
Il 31 dicembre infatti si è concluso il periodo di sospensione alle modifiche inserito in un emendamento del decreto “mille proroghe” dello scorso febbraio, che aveva provocato una fase di incertezza applicativa. Con l’entrata in vigore della modifica apportata dal Collegato lavoro (ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966), il termine di decadenza si accorcia passando da 5 anni a 270 giorni.
Il principio si applica anche nei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità del termine del contratto. Ma il nuovo termine riguarda in generale controversie relative a: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; trasferimento del lavoratore; azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; cessione di contratto nell’ambito di un trasferimento di azienda; controversie in materia di somministrazione irregolare, distacco, appalto illecito.
Il datore di lavoro, in caso di conversione in giudizio di un contratto a termine, dovrà pagare un risarcimento del danno per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e la sentenza tra un minimo 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione.
Il 31 dicembre infatti si è concluso il periodo di sospensione alle modifiche inserito in un emendamento del decreto “mille proroghe” dello scorso febbraio, che aveva provocato una fase di incertezza applicativa. Con l’entrata in vigore della modifica apportata dal Collegato lavoro (ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966), il termine di decadenza si accorcia passando da 5 anni a 270 giorni.
Il principio si applica anche nei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità del termine del contratto. Ma il nuovo termine riguarda in generale controversie relative a: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; trasferimento del lavoratore; azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; cessione di contratto nell’ambito di un trasferimento di azienda; controversie in materia di somministrazione irregolare, distacco, appalto illecito.
Il datore di lavoro, in caso di conversione in giudizio di un contratto a termine, dovrà pagare un risarcimento del danno per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e la sentenza tra un minimo 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

