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Aprire la partita IVA?

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Aspetti contabili

I registri obbligatori
Aprire una partita IVA comporta l’obbligo di conservazione dei documenti relativi ad entrate ed uscite e, quasi sempre, l’ obbligo della registrazione di tali documenti in appositi registri da conservare obbligatoriamente.
Nei registri vengono documentate le entrate (registro vendite), le spese (registro acquisti), i beni ammortizzabili (registro cespiti); servono per effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA, per rilevare i ricavi e i costi di gestione.
In breve, nei registri sono documentate contabilmente tutte le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette (le imposte che colpiscono direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene - il patrimonio - o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione - il reddito – ad esempio IRPEF, IRAP e contributi) e indirette (imposte che colpiscono indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita - la vendita di un bene - o viene consumata - fruizione di un servizio o di una prestazione - ad esempio l’IVA) I registri spesso sono conservati presso terzi (ad es. il commercialista, centri di assistenza amministrativa e fiscale…) e sono richiesti in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
I regimi fiscali agevolati liberano dall’obbligo di tenuta e conservazione dei registri contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione e numerazione dei documenti.
I regimi contabili agevolati esonerano dalla tenuta dei registri.

La liquidazione dell’IVA
Così come i costi riducono l’imponibile delle imposte, l’IVA pagata sulle fatture di acquisto consente di ridurre l’IVA da versare all’Erario (quella esposta nelle fatture emesse).
La detrazione IVA consiste nel diritto di sottrarre dall’IVA dovuta all’Erario sulle prestazioni rese, l’IVA relativa agli acquisti effettuati o alle operazioni eseguite dal contribuente nel medesimo periodo, purché si tratti di acquisti o operazioni inerenti all’attività del soggetto e l’IVA sia stata addebitata nella fattura emessa a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ricevuto il servizio.
Per alcune tipologie di lavoratori autonomi l’IVA è parzialmente detraibile su alcune spese di natura “promiscua”.
Nel caso in cui il titolare di partita IVA abbia optato per il regime dei c.d. contribuenti minimi, il reddito prodotto dall’attività esercitata non è soggetto a IVA.
Il conguaglio dell’IVA avviene mensilmente o trimestralmente, con scadenze al 15 maggio, agosto, novembre e febbraio; la liquidazione dell’IVA consiste nel calcolare la differenza fra l’ammontare complessivo dell’IVA inerente le operazioni imponibili (IVA a debito) e l’ammontare complessivo dell’IVA detraibile (IVA a credito) nello stesso periodo.
La liquidazione in sede di dichiarazione annuale consente, invece, il conguaglio dell’imposta relativa all’intero anno sulla base di tutti gli elementi attivi e passivi relativi al contribuente, tenendo conto anche degli eventuali versamenti periodici e dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente non richiesto a rimborso.