Regimi agevolati
L’art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000 prevede, in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo, uno specifico regime fiscale agevolato. Esso è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% e una serie di semplificazioni contabili.
Soggetti ammessi e condizioni richieste
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni:
• il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un’impresa familiare;
• il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
• l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). Tale condizione, posta dalla norma, ha chiaramente carattere antielusivo poiché si vogliono evitare abusi dei contribuenti i quali, al solo fine di avere le agevolazioni tributarie previste da questo regime, potrebbero, di fatto, continuare ad esercitare l’attività in precedenza svolta, modificando soltanto la veste giuridica;
• è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non oltre un determinato ammontare; precisamente, i compensi o ricavi attesi devono essere: per i lavoratori autonomi, non superiori a 30.987,41 euro; per le imprese, non superiori a 30.987,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
• occorre osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Agevolazioni
Per coloro i quali, in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla norma, scelgono di avvalersi del regime fiscale di favore, le agevolazioni consistono in: • riduzione del carico fiscale: è prevista una tassazione forfetaria del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per il versamento delle imposte sui redditi con il modello “F24” (indicando il codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini IRPEF;
• semplificazione degli adempimenti contabili: è previsto l'esonero dai seguenti obblighi contabili: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva (in pratica, quelli previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);
• non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d'imposta, dei ricavi e dei compensi riguardanti il reddito oggetto del regime fiscale agevolato; a tal fine i contribuenti devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d’acconto;
• assistenza gratuita fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è prevista la facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi, ecc.);
• concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: ai contribuenti che per usufruire dell’assistenza acquistano computer, modem e stampante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% del loro costo, con il limite massimo di 309,87 euro.
Questa speciale tassazione di favore, sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l’utilizzo in dichiarazione delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l’IRPEF. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello d’impresa o di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale.
Durata e comunicazione dell’opzione
Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d’imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi. I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta utilizzando l’apposito modello:
• in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa;
• entro 30 giorni dall’inizio del periodo d’imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio). La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Lo stesso modello deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari
Decadenza
L’unica causa di decadenza prevista è il superamento dei limiti dei compensi o ricavi richiesti dalla norma.
In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria:
• dal periodo d’imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell’agevolazione (in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato);
• a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti.
L’eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato.
La legge finanziaria 2008 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi. I contribuenti che, avendone i requisiti aderiscono a questo regime non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.
Il nuovo regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute. Il calcolo del reddito si determina applicando il “principio di cassa”, anche per i redditi d’impresa.
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:
• dall’applicazione degli studi di settore;
• dagli adempimenti IVA (l’IVA si trasforma in un costo deducibile);
• dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
I requisiti
Possono aderire a tale regime le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare di riferimento hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro e che nel triennio precedente non abbiano effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Esclusioni
In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA di seguito riportati:
Agricoltura e attività connesse e pesca; Vendita sali e tabacchi; Commercio dei fiammiferi; Editoria; Gestione di servizi di telefonia pubblica; Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972; Agenzie di viaggi e turismo; Agriturismo; Vendite a domicilio; Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione; Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Agevolazioni e semplificazioni
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:
• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008” e, se di importo superiore a 77,47 euro, le fatture devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri, e sono pertanto esonerati anche dalla compilazione dei relativi modelli.
Contributi previdenziali
Sono deducibili dal reddito di impresa o arte e professione, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

