Contabilità
Il reddito viene determinato in base a scritture contabili, nelle quali devono essere rilevati tutti i proventi percepiti e le spese sostenute nell’anno di esercizio dell’attività.
Le scritture contabili possono essere tenute direttamente dal contribuente nei luoghi in cui viene esercitata l’attività oppure da altri soggetti (commercialisti, centri di elaborazione dati …).
Contabilità semplificata
E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
• € 309.874,14 (prestazioni di servizi )
• € 516.456,90 (altre attività)
Con il regime semplificato occorre tenere i registri ai fini IVA ed i registri incassi e pagamenti (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se ve ne sono) o, in alternativa, solo i registri ai fini IVA integrati con l’annotazione degli incassi e pagamenti delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Libri e registri conseguenti al regime contabile semplificato:
• IVA fatture emesse o corrispettivi
• fatture acquisti
• dipendenti (se ci sono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile, ovvero come differenza tra Costi e Ricavi
Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti
I vantaggi di questo regime sono:
• Semplificazioni nella registrazione delle operazioni
• Minor costo per la tenuta
• Non richiede particolari conoscenze contabili
Gli svantaggi sono:
• Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione
• Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
• Assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore)
Regime dei contribuenti minimi
E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):
• volume d'affari non superiore a € 30.000,00
• non effettuazione di esportazioni
• assenza di dipendenti o collaboratori
• acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni
E' comunque possibile optare per l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3 anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile.
Il regime dei contribuenti minimi è applicabile a:
• ditte individuali (imprenditori persone fisiche)
• lavoratori autonomi (professionisti)
Sono escluse le persone fisiche soggette a regimi IVA speciali (p.es. agricoltori, editori, ecc.), quelle non residenti ed i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
Sono esclusi anche gli imprenditori o professionisti che hanno partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l.
Nel regime della franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti:
• numerazione e conservazione di fatture d'acquisto e bollette doganali
• emissione di fatture e scontrini (privi della separata indicazione dell’IVA) La semplificazione contabile di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la possibilità di non tenere più gli stessi registri.
I Ricavi (o Compensi per i professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive entrate e uscite monetarie Il vantaggio di questo regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero dagli obblighi di:
• liquidazione e versamento dell'IVA periodica ed annuale
• registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
• registrazione degli acquisti
• dichiarazione e comunicazione annuale (ai fini IVA)
• compilazione ed invio del ripristinato elenco dei clienti e fornitori
• tenuta e conservazione dei registri
Altro grande vantaggio è il risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto:
• all'esclusione dall'IRAP
• all'esclusione dalla applicazione degli studi di settore
• alla tassazione con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito
Gli svantaggi sono:
• indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile
• inesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici
• perdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale
Regime sostitutivo per nuove iniziative
La sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività.
E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinuncia al regime agevolato.
E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:
• Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata
• La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo
• La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
• I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività)
Il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a:
• ditte individuali (persone fisiche)
• lavoratori autonomi (professionisti)
Con il Regime sostitutivo per nuove iniziative c’è il completo esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i “fatti” di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se ve ne sono) La liquidazione ed il versamento dell’IVA avviene annualmente. L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole (10%).
Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
Libri e registri conseguenti al regime
• Dipendenti (se esistono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
I vantaggi di questo regime sono:
• Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili
• Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell’acconto annuale)
• Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali)
• Tassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota agevolata
• Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa
• Non richiede nessuna conoscenza contabile
• Possibilità di utilizzare un software gratuito per l’utilizzo di questo regime, messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria
Gli svantaggi sono:
• Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione
• Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
• Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell’attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF
• Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l’attività esercitata
La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, avviene con un’imposta agevolata del 10% applicata sul reddito imponibile.
Le scritture contabili possono essere tenute direttamente dal contribuente nei luoghi in cui viene esercitata l’attività oppure da altri soggetti (commercialisti, centri di elaborazione dati …).
Contabilità semplificata
E’ il regime naturale (non c’è bisogno di opzione) per le imprese individuali e le società di persone quando i ricavi riferiti all’anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
• € 309.874,14 (prestazioni di servizi )
• € 516.456,90 (altre attività)
Con il regime semplificato occorre tenere i registri ai fini IVA ed i registri incassi e pagamenti (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se ve ne sono) o, in alternativa, solo i registri ai fini IVA integrati con l’annotazione degli incassi e pagamenti delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Libri e registri conseguenti al regime contabile semplificato:
• IVA fatture emesse o corrispettivi
• fatture acquisti
• dipendenti (se ci sono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
Il reddito d’esercizio è calcolato come da Codice Civile, ovvero come differenza tra Costi e Ricavi
Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti
I vantaggi di questo regime sono:
• Semplificazioni nella registrazione delle operazioni
• Minor costo per la tenuta
• Non richiede particolari conoscenze contabili
Gli svantaggi sono:
• Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione
• Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
• Assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore)
Regime dei contribuenti minimi
E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):
• volume d'affari non superiore a € 30.000,00
• non effettuazione di esportazioni
• assenza di dipendenti o collaboratori
• acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni
E' comunque possibile optare per l'applicazione ordinaria delle imposte, comunicando tale decisione in occasione della prima dichiarazione annuale; l'opzione per un regime diverso dal quello dei "minimi" è vincolante per almeno 3 anni, trascorsi i quali essa rimane comunque valida, fino a quando si continua ad applicare concretamente il relativo regime contabile.
Il regime dei contribuenti minimi è applicabile a:
• ditte individuali (imprenditori persone fisiche)
• lavoratori autonomi (professionisti)
Sono escluse le persone fisiche soggette a regimi IVA speciali (p.es. agricoltori, editori, ecc.), quelle non residenti ed i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
Sono esclusi anche gli imprenditori o professionisti che hanno partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l.
Nel regime della franchigia gli adempimenti si riducono ai seguenti:
• numerazione e conservazione di fatture d'acquisto e bollette doganali
• emissione di fatture e scontrini (privi della separata indicazione dell’IVA) La semplificazione contabile di questo regime riguarda non solo la registrazione dei documenti d'acquisto e di vendita, che può essere omessa, ma anche la possibilità di non tenere più gli stessi registri.
I Ricavi (o Compensi per i professionisti) ed i Costi sono identificati con criterio di cassa e non per competenza, cioè sono rilevati in base alle rispettive entrate e uscite monetarie Il vantaggio di questo regime è la semplificazione negli adempimenti. Infatti c'è l'esonero dagli obblighi di:
• liquidazione e versamento dell'IVA periodica ed annuale
• registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
• registrazione degli acquisti
• dichiarazione e comunicazione annuale (ai fini IVA)
• compilazione ed invio del ripristinato elenco dei clienti e fornitori
• tenuta e conservazione dei registri
Altro grande vantaggio è il risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto:
• all'esclusione dall'IRAP
• all'esclusione dalla applicazione degli studi di settore
• alla tassazione con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito
Gli svantaggi sono:
• indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile
• inesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici
• perdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale
Regime sostitutivo per nuove iniziative
La sua applicazione necessita di un’opzione da effettuarsi in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività.
E’ possibile utilizzare questo regime per un massimo di tre anni, ma anche prima di tale termine il contribuente può comunicare la rinuncia al regime agevolato.
E’ utilizzabile dalle imprese individuali (comprese quelle familiari) quando sussistono i seguenti requisiti:
• Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni (cioè prima dell’inizio della nuova iniziativa) attività d’impresa o professionale, neanche in forma associata
• La nuova attività non deve essere la prosecuzione di un’attività precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo
• La nuova impresa deve essere in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
• I ricavi annuali non devono essere superiori a € 30.987,41 (per le prestazione di servizi) o a € 61.974,83 (per le altre attività)
Il regime sostitutivo per le nuove iniziative è applicabile a:
• ditte individuali (persone fisiche)
• lavoratori autonomi (professionisti)
Con il Regime sostitutivo per nuove iniziative c’è il completo esonero dagli adempimenti contabili: non si devono registrare i “fatti” di gestione e non si deve tenere nessun libro o registro (tranne quelli dei dipendenti, se ve ne sono) La liquidazione ed il versamento dell’IVA avviene annualmente. L’ordinaria tassazione IRPEF del reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) è sostituita da una tassazione sostitutiva più favorevole (10%).
Il reddito imponibile è calcolato, in applicazione dei criteri fiscali, partendo dal reddito d’esercizio: Reddito d’esercizio + costi fiscalmente indeducibili – ricavi non imponibili – costi non dedotti (nei limiti fiscalmente ammessi)
Libri e registri conseguenti al regime
• Dipendenti (se esistono)
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
I vantaggi di questo regime sono:
• Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili
• Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell’acconto annuale)
• Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali)
• Tassazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota agevolata
• Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa
• Non richiede nessuna conoscenza contabile
• Possibilità di utilizzare un software gratuito per l’utilizzo di questo regime, messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria
Gli svantaggi sono:
• Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione
• Grosse difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici
• Applicazione del regime sostitutivo di tassazione solo al reddito dell’attività, per il quale è stato richiesto, e non agli altri eventuali redditi soggetti ad IRPEF
• Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l’attività esercitata
La tassazione, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, avviene con un’imposta agevolata del 10% applicata sul reddito imponibile.

