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Vademecum

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Lavoro volontario

La legge-quadro sul volontariato riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone l'autonomia. L'attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
Si richiede ancora che l'attività venga prestata tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente a fini di solidarietà.
Data l’assenza di un compenso o di una retribuzione la prestazione volontaria non si configura come un rapporto di lavoro subordinato od autonomo né come altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

Rimborso spese

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo; può tuttavia ricevere un rimborso, riferito alle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei propri fini, salva la compatibilità con lo scopo solidaristico.
Le Regioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato: solo le organizzazioni registrate possono accedere ai benefici pubblici e stipulare convenzioni con Stato, Regione, Enti locali ed altri Enti pubblici.
Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i volontari che ne fanno parte contro infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Principali riferimenti normativi

Legge 11 agosto 1991, n. 266



Testo aggiornato all'1 aprile 2009