Lavori Socialmente Utili (L.S.U.)
Si tratta di una forma di lavoro tesa al sostegno del reddito di lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, o disoccupati da oltre due anni, con lo scopo di rendere utile la spesa assistenziale e di creare condizioni per un nuovo inserimento professionale e per il rientro nel mercato del lavoro.
Questa modalità di svolgimento di lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo.
Secondo la regolamentazione più volte ripetuta negli ultimi anni, i L.S.U. sono avviati mediante presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici (amministrazioni centrali e locali) con finanziamenti statali (Fondo per l'occupazione gestito dal Ministero del Lavoro).
In seguito sono state consentite proroghe ai progetti in essere e l'avvio di nuovi progetti.
La legge 17 maggio 1999 n. 144 ha interrotto la possibilità di avviare nuovi progetti, prevedendo la possibilità di proroga di quelli ancora in corso, fino al loro esaurimento.
Il successivo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ha predisposto misure e incentivi per la creazione di opportunità occupazionali stabili a favore dei lavoratori L.S.U. Attualmente, l'unica possibilità di attivare nuovi progetti di L.S.U. è affidata alle Regioni, le quali possono finanziare con proprie risorse progetti (i c.d. progetti di L.S.U. autofinanziati), nonché erogare incentivi per la stabilizzazione dei soggetti impegnati.
Questa modalità di svolgimento di lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo.
Secondo la regolamentazione più volte ripetuta negli ultimi anni, i L.S.U. sono avviati mediante presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici (amministrazioni centrali e locali) con finanziamenti statali (Fondo per l'occupazione gestito dal Ministero del Lavoro).
In seguito sono state consentite proroghe ai progetti in essere e l'avvio di nuovi progetti.
La legge 17 maggio 1999 n. 144 ha interrotto la possibilità di avviare nuovi progetti, prevedendo la possibilità di proroga di quelli ancora in corso, fino al loro esaurimento.
Il successivo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ha predisposto misure e incentivi per la creazione di opportunità occupazionali stabili a favore dei lavoratori L.S.U. Attualmente, l'unica possibilità di attivare nuovi progetti di L.S.U. è affidata alle Regioni, le quali possono finanziare con proprie risorse progetti (i c.d. progetti di L.S.U. autofinanziati), nonché erogare incentivi per la stabilizzazione dei soggetti impegnati.
Soggetti utilizzabili
Ai fini della realizzazione dei progetti per L.S.U., tranne quelli rivolti esclusivamente a soggetti fruitori di trattamenti previdenziale, dai quali sono esclusi i soggetti diversi, possono essere utilizzati:• lavoratori in cerca di prima occupazione;
• disoccupati iscritti da oltre due anni nelle liste di collocamento;
• lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non hanno indennità economica;
• lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori della relativa indennità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
• lavoratori, sospesi a zero ore, che fruiscono del trattamento di Cigs;
• lavoratori espressamente individuati a seguito di accordi per la gestione di esuberi da crisi aziendale o di area;
• categorie di lavoratori individuati dalla Commissione regionale per l’impiego, anche per riferimento ad aree territoriali;
• detenuti ammessi al lavoro esterno.
L’impegno negli L.S.U. non costituisce l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e di mobilità.
I lavoratori utilizzati che percepiscono trattamenti previdenziali verranno impegnati per un orario determinato dalla proporzione tra l’entità del trattamento percepito e la retribuzione iniziale previsto per i dipendenti dell’azienda promotrice considerato al netto delle trattenute previdenziali, comunque per un minimo di 20 ore settimanali e con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per tutte le ore eccedenti l’orario standard, verrà corrisposta un ‘integrazione a carico dell’ente utilizzatore sulla base della retribuzione iniziale al netto dei lavoratori dipendenti che svolgono attività analoghe.
Ai lavoratori che non percepiscono nessun trattamento previdenziale è corrisposto un assegno mensile, rivalutato nella misura dell’80% degli indici ISTAT, erogato dall’Inps, secondo la segnalazione delle presenze fornite dall’ente utilizzatore; anche per loro, l’orario settimanale è di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e nel caso di impegno lavorativo superiore è dovuta l’integrazione a carico dell’ente utilizzatore.
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
Legge 17 maggio 1999, n. 144
Testo aggiornato al 15 febbraio 2011

