Lavori Socialmente Utili (L.S.U.)
Si tratta di una forma di lavoro tesa al sostegno del reddito di lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, o disoccupati da oltre due anni, con lo scopo di rendere utile la spesa assistenziale e di creare condizioni per un nuovo inserimento professionale e per il rientro nel mercato del lavoro.
Questa modalità di svolgimento di lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo.
Secondo la regolamentazione più volte ripetuta negli ultimi anni, i L.S.U. sono avviati mediante presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici (amministrazioni centrali e locali) con finanziamenti statali (Fondo per l'occupazione gestito dal Ministero del Lavoro).
In seguito sono state consentite proroghe ai progetti in essere e l'avvio di nuovi progetti.
La legge 17 maggio 1999 n. 144 ha interrotto la possibilità di avviare nuovi progetti, prevedendo la possibilità di proroga di quelli ancora in corso, fino al loro esaurimento.
Il successivo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ha predisposto misure e incentivi per la creazione di opportunità occupazionali stabili a favore dei lavoratori L.S.U. Attualmente, l'unica possibilità di attivare nuovi progetti di L.S.U. è affidata alle Regioni, le quali possono finanziare con proprie risorse progetti (i c.d. progetti di L.S.U. autofinanziati), nonché erogare incentivi per la stabilizzazione dei soggetti impegnati.
Questa modalità di svolgimento di lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo.
Secondo la regolamentazione più volte ripetuta negli ultimi anni, i L.S.U. sono avviati mediante presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici (amministrazioni centrali e locali) con finanziamenti statali (Fondo per l'occupazione gestito dal Ministero del Lavoro).
In seguito sono state consentite proroghe ai progetti in essere e l'avvio di nuovi progetti.
La legge 17 maggio 1999 n. 144 ha interrotto la possibilità di avviare nuovi progetti, prevedendo la possibilità di proroga di quelli ancora in corso, fino al loro esaurimento.
Il successivo decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ha predisposto misure e incentivi per la creazione di opportunità occupazionali stabili a favore dei lavoratori L.S.U. Attualmente, l'unica possibilità di attivare nuovi progetti di L.S.U. è affidata alle Regioni, le quali possono finanziare con proprie risorse progetti (i c.d. progetti di L.S.U. autofinanziati), nonché erogare incentivi per la stabilizzazione dei soggetti impegnati.
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81Legge 17 maggio 1999, n. 144
Testo aggiornato all'1 aprile 2009

