Tirocini formativi, di orientamento ed estivi
Lo stage o tirocinio formativo di orientamento ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
L’utilizzo di lavoratori mediante tirocinio non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Le attività svolte nel corso del tirocinio possono avere valore di credito formativo.
I tirocinanti devono aver assolto l'obbligo scolastico.
Un’altra modalità di compimento di un’esperienza formativa è il tirocinio estivo: il decreto legislativo n. 276/2003, all’art. 60, intendeva tale tirocinio per adolescenti e giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, da svolgere durante le vacanze estive.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo: potranno essere le Regioni a disciplinare questo istituto in forza della loro competenza in materia di formazione.
Soggetti ospitanti il tirocinante
I soggetti ospitanti possono utilizzare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• per le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
• per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
• per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, contemporaneamente.
Condizioni
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
• Università
• Provveditorati agli studi;
• Scuole statali;
• Scuole private parificate;
• Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati;
• Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
• Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
• Agenzie regionali per l'impiego;
• Direzioni provinciali del lavoro;
• Istituzioni formative private, senza fini di lucro.
Per la realizzazione del tirocinio è necessario un accordo - c.d. convenzione - tra il soggetto promotore e datore di lavoro ospitante, al quale deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento, contenente innanzitutto obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio medesimo.
I soggetti promotori sono tenuti a designare un tutore, quale responsabile didattico ed organizzativo delle attività, nonché - normalmente - ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
A loro volta le imprese (o gli enti) che ospitano i tirocinanti devono a propria volta nominare un responsabile dell'inserimento dei tirocinanti.
Durata
La durata massima del tirocinio varia, in relazione a caratteristiche del tirocinante.
Questa può essere di:
• quattro mesi per gli studenti delle scuole secondarie superiori;
• sei mesi per gli studenti degli istituti professionali e dei corsi di formazione professionale; così come per gli studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
• sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste di mobilità;
• dodici mesi per gli studenti universitari ed altri studenti frequentanti corsi parificati, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
• dodici mesi per le persone svantaggiate individuate dall'art. 4, legge n. 381/1991;
• ventiquattro mesi per i portatori di handicap.
L’utilizzo di lavoratori mediante tirocinio non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Le attività svolte nel corso del tirocinio possono avere valore di credito formativo.
I tirocinanti devono aver assolto l'obbligo scolastico.
Un’altra modalità di compimento di un’esperienza formativa è il tirocinio estivo: il decreto legislativo n. 276/2003, all’art. 60, intendeva tale tirocinio per adolescenti e giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, da svolgere durante le vacanze estive.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo: potranno essere le Regioni a disciplinare questo istituto in forza della loro competenza in materia di formazione.
Soggetti ospitanti il tirocinante
I soggetti ospitanti possono utilizzare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• per le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
• per le aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
• per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti, contemporaneamente.
Condizioni
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
• Università
• Provveditorati agli studi;
• Scuole statali;
• Scuole private parificate;
• Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati;
• Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
• Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
• Agenzie regionali per l'impiego;
• Direzioni provinciali del lavoro;
• Istituzioni formative private, senza fini di lucro.
Per la realizzazione del tirocinio è necessario un accordo - c.d. convenzione - tra il soggetto promotore e datore di lavoro ospitante, al quale deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento, contenente innanzitutto obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio medesimo.
I soggetti promotori sono tenuti a designare un tutore, quale responsabile didattico ed organizzativo delle attività, nonché - normalmente - ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
A loro volta le imprese (o gli enti) che ospitano i tirocinanti devono a propria volta nominare un responsabile dell'inserimento dei tirocinanti.
Durata
La durata massima del tirocinio varia, in relazione a caratteristiche del tirocinante.
Questa può essere di:
• quattro mesi per gli studenti delle scuole secondarie superiori;
• sei mesi per gli studenti degli istituti professionali e dei corsi di formazione professionale; così come per gli studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
• sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi gli iscritti nelle liste di mobilità;
• dodici mesi per gli studenti universitari ed altri studenti frequentanti corsi parificati, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
• dodici mesi per le persone svantaggiate individuate dall'art. 4, legge n. 381/1991;
• ventiquattro mesi per i portatori di handicap.
Normativa di riferimento
L. 196 del 24/06/97DI n. 142 del 25/03/98
Testo aggiornato al 22 marzo 2011

