Contratto di associazione in partecipazione
Con il contratto di associazione in partecipazione una parte (l’associante) attribuisce all’altra (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresa ovvero di uno o più affari, richiedendo come corrispettivo un determinato apporto.
L'apporto può essere di tipo finanziario oppure consistere in una prestazione d'opera: in tal caso l'associato è nel contempo lavoratore.
L'apporto può essere di tipo finanziario oppure consistere in una prestazione d'opera: in tal caso l'associato è nel contempo lavoratore.
Diritti del lavoratore associato
L'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto od a quello annuale della gestione, se questa si protrae per più di un anno. Nel contratto individuale viene stabilito quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare.Salvo accordi diversi, l'associato partecipa anche alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, anche se il contributo alle perdite non può superare il valore del suo apporto.
E’ però possibile prevedere un compenso fisso oltre alla partecipazione agli utili.
Nel caso in cui l'associante non garantisca l’effettiva partecipazione agli utili nonché adeguata remunerazione al lavoratore associato, la legge garantisce a quest'ultimo i trattamenti contributivi, economici e normativi previsti per il lavoro subordinato, salvo il primo non dimostri che il rapporto ha natura giuridica diversa (lavoro autonomo) ovvero rientra in un tipo particolare di lavoro dipendente.
Normativa di riferimento
Codice civile, articoli 2549 – 2554Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 86, comm. 2.
Testo aggiornato al 15 febbraio 2011

