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Vademecum

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Impresa familiare

L’art. 230-bis codice civile riconosce al familiare che presti la propria attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell’impresa familiare il diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa e dei beni acquistati con essi , nonché agli incrementi anche in ordine all’avviamento in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.
Ai familiari, inoltre, è riservato il potere di concorrere alle decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, gli indirizzi produttivi, la gestione straordinaria e la cessazione dell’impresa.
Il legislatore ha quindi introdotto una figura nuova di impresa, che non trova la sua fonte in un rapporto contrattuale, ma discende direttamente dalla legge e che alla legge si rifà per la disciplina di quello che è, sostanzialmente, un rapporto fondato sulla solidarietà familiare.

Collaboratore familiare

Per essere considerati collaboratoridell’impresa, i familiari devono partecipare all’attività della stessa in modo continuativo e prevalente. I collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile costruire un’impresa familiare sono:
  • il coniuge;
  • parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

Altre forme di lavoro

Il rapporto di lavoro tra il titolare e i familiari può comunque configurarsi anche secondo altre forme quali il lavoro subordinato, il contratto di società o l’associazione in partecipazione.
In particolare è possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo.
In tal caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.
L'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale.
Il limite è relativo all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

Normativa di riferimento

Codice Civile, articolo 230 bis



Testo aggiornato all'1 aprile 2009