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Vademecum

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Socio lavoratore di coorperativa

Dal 2001 opera una specifica regolamentazione del lavoro dei soci di cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci.

Rapporto associativo

Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa.
Il socio ha diritti e doveri specifici:
  • concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  • partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  • contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  • mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali.

Rapporto di lavoro

Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (oggi ricondotti a progetto).
Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Diritti e doveri del socio lavoratore

Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico contratto di lavoro stipulato con la cooperativa.
Tuttavia, in mancanza dell'adozione del regolamento interno le cooperative non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello subordinato.
Si evidenzia, comunque, che per il rapporto di lavoro subordinato:
  • la retribuzione del socio non può essere inferiore rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini; il decreto n. 248 del 2007 (c.d. decreto legge “mille proroghe”) ha previsto che il trattamento economico complessivo spettante ai soci in caso di pluralità di Ccnl applicabili è quello derivante solo dal Ccnl sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative delle due parti;
  • si applica lo Statuto dei Lavoratori tranne l'art. 18, in caso di cessazione sia del rapporto di lavoro sia del rapporto associativo (quindi di perdita della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso). Il socio licenziato senza giusta causa o giustificato motivo è contemporaneamente escluso dalla cooperativa e quindi non può chiedere di essere reintegrato nel posto di lavoro;
  • i diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori possono essere esercitati solo in seguito alla stipulazione di un accordo collettivo stipulato tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

E che per il rapporto di lavoro autonomo o in altra forma:
  • in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
  • si applicano le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative a: libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori;
  • anche in questo caso si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Chiarimenti del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, rispondendo agli interpelli ricevuti, ha chiarito che:

     - non è conforme rispetto al vigente quadro normativo l’ipotesi del regolamento della società cooperativa la quale preveda che la prestazione lavorativa del socio possa essere resa sulla base del mero adempimento dell’obbligazione assunta con il contratto sociale ovvero mediante il semplice conferimento societario, essendo invece necessaria la instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro (in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma);

     - il T.F.R., in quanto retribuzione differita, non si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in quanto, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai lavoratori rappresentano per le società il costo dei fattori produttivi, la cui erogazione non è condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la distribuzione degli utili, in quanto quest’ultima presuppone un bilancio consuntivo. Ne consegue che il diritto al T.F.R. è configurabile quale diritto del socio lavoratore che abbia prestato attività lavorativa subordinata non condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da parte della cooperativa.

Normativa di riferimento

Legge 14 febbraio 2003, n. 30, articolo 9
Legge 3 aprile 2001, n. 142



Testo aggiornato all'1 aprile 2009