Menù di navigazione

Vademecum

Inizio contenuti

Collaborazioni coordinate e continuative

Si tratta di una forma di lavoro autonomo, dotata di alcuni requisiti (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all’attività del committente) analoghi a quelli del lavoro subordinato.
In mancanza di una specifica definizione di legge, la giurisprudenza ha precisato il contenuto degli elementi necessari per configurare tale rapporto: la continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo; la coordinazione della prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del committente e come possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e infine la personalità della prestazione, intesa come prevalenza dell'apporto personale del collaboratore.
Il legislatore del 2003 ha creato il lavoro a progetto e ha stabilito che le collaborazioni coordinate e continuative debbono essere ricondotte ad un progetto, un programma o ad una fase di esso, secondo la disciplina del c.d. lavoro a progetto.
Pertanto dopo il decreto legislativo n. 276/2003 le collaborazioni scompaiono in gran parte nel settore privato e sopravvivono solo nel settore pubblico.
Le vecchie collaborazioni coordinate e continuative rimangono in vita anche per le seguenti figure professionali:
  • agenti e rappresentanti di commercio;
  • lavoratori che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto);
  • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
  • pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
  • atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
  • rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
  • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Tutele

Le collaborazioni coordinate e continuative sono forme di lavoro autonomo e dunque per esse non è prevista alcuna specifica tutela.
Tuttavia, in caso di controversie, il collaboratore può adire il giudice del lavoro e seguire la procedura più rapida prevista per le controversie di lavoro.
Nel caso in cui la collaborazione sia stata creata per eludere la disciplina del lavoro subordinato, il collaboratore potrà in ogni caso rivolgersi al giudice del lavoro per dimostrare la natura subordinata della propria prestazione ed ottenere in tal modo le tutele del lavoro dipendente. 

Novità del Collegato Lavoro

Con l’introduzione della legge 183/10, dal 24 novembre 2010 il recesso del datore di lavoro dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa dev’essere impugnato (anche con lettera) dal collaboratore entro 60 giorni.
L’eventuale causa dovrà essere iniziata entro i successivi 270 giorni.
La violazione dei suddetti termini comporta la definitiva inoppugnabilità del provvedimento del datore.

Normativa di riferimento
Codice di procedura civile, articolo 409
L. 4 novembre 2010, n. 183

Testo aggiornato al 15 febbraio 2011