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Vademecum

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Lavoro occasionale

Il D. Lgs. 276/2003 ha dato, per la prima volta, una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
Si debbono intendere occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell'anno solare, svolte a favore dello stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro, sempre nello stesso periodo di tempo.
Caratteristiche La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata che si distingue sia dal lavoro autonomo a progetto, che è reso in maniera continuativa, sia dalla prestazione occasionale di tipo accessorio, che è resa da particolari categorie di soggetti.
Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS. Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (cioè si svolga per periodi superiori a 30 giorni e determini un compenso superiore a € 5.000 nell’anno solare) l’Inps ha previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e il pagamento dei relativi contributi.
Tale iscrizione scatta tuttavia non quando il collaboratore supera i 5.000 euro con ciascun committente ma quando supera tale limite in totale, quindi anche nel caso in cui per ciascun committente non si superi il limite monetario.

Soggetti esclusi

Non possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale i seguenti soggetti:
  • i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
  • coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
  • i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
  • i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • i partecipanti a collegi e commissioni.

Campo di applicazione

Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Regime fiscale e previdenziale

I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
L'INPS ha precisato che il lavoratore già iscritto alla gestione separata non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.
Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
  • 17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
  • 18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.

Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.

Normativa di riferimento

D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Circolare ministeriale 8.1.2004



Testo aggiornato all'1 aprile 2009