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Vademecum

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Lavoro occasionale accessorio

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.
Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:
  • far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione;
  • favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

Applicazione, settori e attività
Secondo quanto previsto dall’ art. 70 del D.lgs. n. 276/03, così come modificato dalla Legge 133/2008, poi dalla Legge 33/2009, infine dalla Legge 191/2009 – Finanziaria per il 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

• di lavori domestici;

• di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

• dell'insegnamento privato supplementare;

• di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico ( L. 33/2009);

• di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

• di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani (di cui al punto precedente) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

• dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;

• della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

• di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati (L. 33/2009);

• di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Tale disposizione (seppur transitoria) desta serie perplessità da un punto di vista giuridico: non ha alcun fondamento legale qualificare come prestazioni di lavoro accessorio attività svolte da un lavoratore titolare di un rapporto part-time senza che a nulla rilevino le concrete modalità di svolgimento dell’ulteriore rapporto di lavoro.
Sempre in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (L. 33/09).
Tali attività configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, se non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Chi intende utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare presso rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni, con cui retribuire il lavoratore.
Quest'ultimo, in seguito, si deve recare presso l'ente o la società concessionaria per convertire i buoni in denaro.
La determinazione del compenso viene lasciata alla libera determinazione delle parti: saranno le parti a determinare se la prestazione dovrà essere rapportata a ore, a giorno o ad altro riferimento temporale e soprattutto con quanti buoni dovrà essere compensata.
Si ricorda che ogni “buono lavoro” vale 10 euro e che al lavoratore vanno al netto 7,50 euro in quanto 1,30 Euro (il 13%) vengono versati a titolo di contributi alla gestione separata, 0,70 Euro (il 7%) all’INAIL e 0,50 euro (5%) per la gestione del servizio.

Applicazione

I lavoratori che possono essere destinatari di prestazioni occasionali accessorie sono:
  • disoccupati da oltre un anno;
  • casalinghe, studenti, pensionati;
  • disabili e soggetti in comunità di recupero;
  • lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

Il Dlgs 276/2003 non indica espressamente i soggetti a favore dei quali può essere prestata l'attività, ma, sulla base di quanto stabilito dalla legge 30/2003, si può ritenere che questi siano:

  • famiglie;
  • enti senza fine di lucro;
  • soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell'esercizio della propria attività.

Settori e attività

Le prestazioni accessorie sono le seguenti:
  • piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
  • insegnamento privato supplementare;
  • piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  • realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  • collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

Nel settore agricolo non sono considerate prestazioni di natura occasionale quelle rese da parenti e affini entro il terzo grado, quelle rese per motivi di solidarietà a titolo gratuito o dietro rimborso spese.

Impresa familiare

È possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell'ambito dell'impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. In tal caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato.
L'impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale.
Il limite è relativo all'impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

Caratteristiche

Il contratto ha forma libera. Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.
È prevista una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale che dovrà essere fissato da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini.
Tali buoni potranno essere acquistati dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate.
Una volta effettuata l'attività e ricevuti i buoni, il lavoratore deve presentarli ai centri autorizzati i quali pagheranno al lavoratore il compenso della prestazione, il quale è esente da imposizione fiscale non incide sull’eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni e:
  • ne registra i dati anagrafici e il codice fiscale;
  • effettua il versamento dei contributi per fini previdenziali all’INPS – Gestione separata in misura pari al 13% del valore nominale del buono;
  • effettua il versamento dei contributi per fini assicurativi all’INAIL in misura pari al 7% del valore nominale del buono;
  • trattiene a titolo di rimborso spese l’importo autorizzato con decreto del Ministero.

Chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare la propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l'impiego i quali invieranno, a spese dell'interessato, una tessera magnetica personalizzata.

Stato di attuazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato le aree interessate da una prima fase di sperimentazione: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.