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Vademecum

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Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di:
  • dover essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
  • essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Applicazione

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:
  • agenti e rappresentanti di commercio;
  • coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto);
  • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
  • pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;
  • atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale, ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
  • rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
  • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Caratteristiche

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
  • la durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro;
  • l’individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso;
  • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
  • le forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa;
  • ¿ le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).

Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. 

Trattamento economico e normativo

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
Il Dlgs 276/2003 regola i caso di malattia, infortunio e gravidanza:
  • la malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. In seguito all’emanazione del d. lgs. n. 276/2003, la legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296 del 2006) ha previsto a favore dei lavoratori a progetto il pagamento di una indennità economica in caso di interruzione dell’opera dovuta a malattia. L’art. 1, comma 788 di tale legge ha infatti introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS a favore dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata dell’Inps, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità in concreto è computata entro un limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del contratto di lavoro a progetto e comunque non potrà essere inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione tuttavia degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Il lavoratore dovrà comunque attestare e certificare il proprio stato di malattia e, al pari di un lavoratore subordinato, sarà obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
    Tuttavia il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
  • la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. La lavoratrice a progetto ha inoltre diritto all’indennità di maternità nel caso in cui possegga i requisiti contributivi richiesti dalla legge. L’art. 1, comma 188, l. n. 296/2006 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2007 a favore dei collaboratori che abbiano titolo all'indennità di maternità, il diritto al trattamento economico per congedo parentale, della durata di tre mesi e da fruire entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Tali previsioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:
  • facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale);
  • diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.


Nel contratto a progetto possono essere inserite altre clausole più favorevoli per il lavoratore. Ecco alcuni esempi.

• Riposo psicofisico: possono essere concordati periodi di riposo pagati in cui il collaboratore non deve svolgere alcuna prestazione.

• Formazione: può essere concordata la partecipazione del collaboratore a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, in relazione alle caratteristiche della prestazione. Può trattarsi sia di corsi predisposti direttamente dal committente o da svolgersi presso enti di formazione, con costi a carico del committente.

• Diritto di precedenza: il contratto può prevedere che nel caso in cui il datore decidesse di assumere nuovo personale con contratto di lavoro subordinato, il collaboratore abbia un diritto di precedenza.

• Esonero dalla responsabilità civile: si tratta di una clausola che libera il collaboratore da ogni responsabilità per eventuali danni provocai a terzi nello svolgimento della prestazione.

• Il contratto si conclude al raggiungimento del termine finale o per il compimento del progetto. E’ possibile prevedere però una risoluzione anticipata, ad esempio per giusta causa, in talune ipotesi predeterminate nel contratto e con diritto al preavviso.

La circolare n. 4 del 2008

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 4 del 2008 ha fornito agli ispettori del lavoro una serie di criteri per stabilire quando una collaborazione a progetto è genuina o meno.
Le indicazioni della circolare non hanno carattere vincolante ma, derivando dall’analisi dei risultati dell’attività ispettiva sul lavoro a progetto, possono comunque essere un valido supporto per comprendere quando una collaborazione a progetto non è veritiera.

Il Ministero del Lavoro indica nella circolare i seguenti elementi di analisi come sintomatici di un uso non corretto del contratto di collaborazione.

     1) la forma scritta, seppur richiesta solo ai fini della prova, assume valore decisivo per l’individuazione del progetto, programma o fase di esso;

     2) il progetto, programma di lavoro o fase di esso non può totalmente coincidere con l’attivvità principale o accessoria dell’impresa e non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva ne può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore;

     3) le forme di coordinamento devono essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale e devono configurare un inserimento nel contesto organizzativo tale da non prefigurare la subordinazione;

    4) una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività di tipo progettuale suscettibile di una valutazione in termini di risultato;

5) i collaboratore non può essere utilizzati per una molteplicità di generiche attività eestraneee al progetto;

6) l’esecuzione delle prestazioni lavorative non può essere assoggettata ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona;

7) deve essere assente qualsiasi manifestazione di potere disciplinare attuato anche in forma sanzionatoria dallo stesso committente;

8) la proroga del contratto è possibile solo la dove il risultato pattuito non sia stato raggiunto ed il rinnovo sulla base di un nuovo progetto.

Per la prima volta la Circolare indica, sulla base dell’attività ispettiva effettuata e dei più recenti pronunciamenti giurisprudenziali, alcune particolari attività lavorative che non sembrano adattarsi con lo schema della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto.
Tali attività sono:

   • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste o elenchi telefonici;

    • addetti alle Agenzie ippiche;

   • addetti alle pulizie;

   • autisti ed autotrasportatori;

   • babysitter e badanti;

   • baristi e camerieri;

   • commessi e addetti alle vendite;

   • custodi e portieri;

   • estetiste e parrucchieri;

   • facchini;

   • istruttori di autoscuola;

   • lettori di contatori;

   • manutentori;

   • manutentori o qualifiche operaie dell’edilizia;

   • piloti e assistenti di volo;

   • prestatori di manodopera nel settore agricolo;

   • addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

Questo elenco è ovviamente solo esemplificativo e non si può aprioristicamente escludere che tali prestazioni possono essere compatibili in concreto con la collaborazione coordinata e continuativa a progetto.