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Vademecum

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Apprendistato

L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro si obbliga nei confronti del lavoratore non solo al pagamento della retribuzione per l'attività svolta ma anche a garantire all'apprendista una formazione professionale.
Per il solo settore privato, il decreto legislativo 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
  • apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani;
  • apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  • apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.

Applicazione

Destinatari
  • apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti tra i 15 e i 18 anni che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico;
  • apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni già in possesso di una qualifica professionale.


Settori

L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4).

Durata


L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati.

L'apprendistato professionalizzante ha una durata massima di 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Il testo originario del d. lgs. n. 276/2003 prevedeva per l’apprendistato professionalizzante anche una durata minima di due anni.
Su tale aspetto è però intervenuta la l. n. 133 del 2008 che ha eliminato il requisito della durata minima
Pertanto non vi è più alcun vincolo di durata minima del contratto: l’apprendistato professionalizzante quindi potrà essere stipulato anche solo per pochi mesi.
È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante.
La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte. 

Caratteristiche

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e indicare le mansioni alle quali l'apprendista è adibito, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro.
Il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.
La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955. La l. n. 133 del 2008 ha inoltre abrogato varie disposizioni contenute nel d. lgs. n. 276/2003. Scompaiono in particolare i seguenti obblighi:

   a) l’obbligo di comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999);

   b) l’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane (art. 21 del DPR n. 1668/1956); c) l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare entro dieci giorni, ai servizi per l’impiego, le qualificazioni raggiunte dagli apprendisti (art. 24, commi 3 e 4 del DPR n. 1668/1956);

   c) l’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti (l’art. 4 della legge n. 25/1955). Ovviamente, per i lavoratori minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999.

Formazione professionale

A partire dalla l. n. 133 del 2008, la formazione che deve essere assicurata nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante può essere anche integralmente aziendale e quindi può essere fornita esclusivamente dal datore di lavoro.
In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

L’apprendistato per l’alta formazione può essere utilizzato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione e, a partire dalla l. n. 133 del 2008, anche per il conseguimento di un dottorato di ricerca.
In assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti dell’apprendistato per i percorsi di alta formazione, suppliscono le convenzioni tra Università e datori di lavoro.
Trovano applicazione, per quanto compatibili i contenuti fissati dall’art. 49, comma 4 (forma scritta, cottimo, sommatoria dei periodi, divieto di recesso per il datore di lavoro se non per giusta causa o giustificato motivo) in quanto compatibili, e dall’art. 53 (possibile retribuzione di 2 livelli contrattuali in meno, esclusione dalla base di calcolo per il computo previsto da leggi o CCNL per l’applicazione di particolari istituti).

Stato di attuazione

Perché sia operativa la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato è necessaria la regolamentazione dei profili formativi demandata dal decreto legislativo 276/2003 alle Regioni e alle Province autonome.
È inoltre necessaria la definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.
Fino all'emanazione della legge regionale sui profili formativi, l'apprendistato professionalizzante è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di categoria. La Regione Emilia Romagna ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante con la legge regionale n. 17 del 2005 e con la delibera di Giunta n. 1256 del 2005 e per l’individuazione della disciplina degli aspetti formativi ha rinviato al “Sistema Regionale delle Qualifiche” (SRQ) che per ogni qualifica indica la formazione necessaria.
Per facilitare alle imprese la scelta del percorso formativo da offrire all’apprendista, la Regione ha creato anche un catalogo dell’offerta formativa.
L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato nelle Regioni in cui si è provveduto a definire le intese con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e le altre istituzioni formative.

Chiarimenti del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, rispondendo agli interpelli ricevuti, ha chiarito che:

     - le nuove disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante introdotte dalla l. n. 133/2008 circa la possibilità di formazione esclusivamente interna all’azienda sono immediatamente operative, anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo.

     - Al fine di raggiungere la durata massima dell’apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva per la specifica figura professionale, è possibile cumulare tra loro il periodo in cui il lavoratore ha lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante con il periodo in cui lo stesso è stato impiegato con contratto di apprendistato regolato dalla l. n. 25/1955.

     - Non è ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva

     - Le eventuali competenze professionali di cui l’apprendista sia già in possesso all’inizio del rapporto non consentano una decurtazione del monte ore complessivo di formazione di 120 ore, ma al più possono incidere sulla distribuzione delle ore di formazione fra le varie materie e discipline

     - In attesa della disciplina specifica dell’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997.