Menù di navigazione

Vademecum

Inizio contenuti

Apprendistato

L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro si obbliga nei confronti del lavoratore non solo al pagamento della retribuzione per l'attività svolta ma anche a garantire all'apprendista una formazione professionale.
Per il solo settore privato, il decreto legislativo 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
  • apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani;
  • apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  • apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore.

Applicazione

Destinatari
  • apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti tra i 15 e i 18 anni che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico;
  • apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni già in possesso di una qualifica professionale.


Settori

L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo. Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro. I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4).

Durata


L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati.

L'apprendistato professionalizzante ha una durata massima di 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Il testo originario del d. lgs. n. 276/2003 prevedeva per l’apprendistato professionalizzante anche una durata minima di due anni.
Su tale aspetto è però intervenuta la l. n. 133 del 2008 che ha eliminato il requisito della durata minima
Pertanto non vi è più alcun vincolo di durata minima del contratto: l’apprendistato professionalizzante quindi potrà essere stipulato anche solo per pochi mesi.
È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante.
La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte. 

Caratteristiche

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e indicare le mansioni alle quali l'apprendista è adibito, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro.
Il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.
La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955. La l. n. 133 del 2008 ha inoltre abrogato varie disposizioni contenute nel d. lgs. n. 276/2003. Scompaiono in particolare i seguenti obblighi:

   a) l’obbligo di comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l’impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999);

   b) l’obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l’andamento in azienda del giovane (art. 21 del DPR n. 1668/1956); c) l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare entro dieci giorni, ai servizi per l’impiego, le qualificazioni raggiunte dagli apprendisti (art. 24, commi 3 e 4 del DPR n. 1668/1956);

   c) l’obbligo della visita sanitaria per gli apprendisti (l’art. 4 della legge n. 25/1955). Ovviamente, per i lavoratori minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999.

1. Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati.
È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante.

2. Apprendistato professionalizzante
A partire dalla l. n. 133 del 2008, la formazione che deve essere assicurata nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante può essere anche integralmente aziendale e quindi può essere fornita esclusivamente dal datore di lavoro.
In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
Con la sentenza 176 del 2010 la Corte Costituzionale, nell'accogliere le eccezioni avanzate da alcune Regioni, rivede la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, riconoscendo alle Regioni, non riconosciuto invece dalla legge 133 del 2008, un ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell'attività formativa.
Si è così ripristinata la titolarità delle stesse nella definizione dei profili formativi dell'apprendistato, e una funzione di temporanea e transitoria titolarità della contrattazione collettiva nazionale fino a quando le Regioni non abbiano legiferato in materia, compresa la valorizzazione della formazione interna all'impresa, purché abbia caratteristiche specifiche (funzioni aziendali preposte alla formazione, locali dedicati, tutor).
Il testo originario del d. lgs. n. 276/2003 prevedeva per l’apprendistato professionalizzante anche una durata minima di due anni.
Su tale aspetto è però intervenuta sempre la legge n. 133 del 2008 che ha eliminato il requisito della durata minima: è stata ritenuta costituzionalmente legittima tale previsione con la pronuncia 176 del 2010.
Pertanto non vi è più alcun vincolo di durata minima del contratto: l’apprendistato professionalizzante quindi può essere stipulato anche solo per pochi mesi.

3. Apprendistato per l’alta formazione
L’apprendistato per l’alta formazione può essere utilizzato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione e, a partire dalla l. n. 133 del 2008, anche per il conseguimento di un dottorato di ricerca.
In assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti dell’apprendistato per i percorsi di alta formazione, suppliscono le convenzioni tra Università e datori di lavoro.
Trovano applicazione, per quanto compatibili i contenuti fissati dall’art. 49, comma 4 (forma scritta, cottimo, sommatoria dei periodi, divieto di recesso per il datore di lavoro se non per giusta causa o giustificato motivo) in quanto compatibili, e dall’art. 53 (possibile retribuzione di 2 livelli contrattuali in meno, esclusione dalla base di calcolo per il computo previsto da leggi o CCNL per l’applicazione di particolari istituti).
La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte.

Chiarimenti del Ministero del lavoro
La Direzione Generale del Ministero ritiene il contratto di apprendistato un contratto a tempo indeterminato: un contratto particolare però (proprio per la causa mista che lo giustifica) che può essere risolto, senza la necessità di una giusta causa o di un giustificato motivo, allo scadere del periodo di apprendistato.
In corso di rapporto (cosi come ovviamente nel caso nessuna disdetta intervenga al termine del periodo di apprendistato) valgono invece le norme a tutela dei licenziamenti.
E’ importante ricordare che un interpello non ha valore di legge pertanto un minimo di cautela nell’affrontare l’argomento si impone: la giurisprudenza ha, infatti, affermato più volte, a proposito delle circolari, l’inefficacia normativa “esterna” delle stesse.