Menù di navigazione

Vademecum

Inizio contenuti

Contratto di formazione-lavoro

Il contratto di formazione-lavoro (CFL) è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante il quale possono essere assunti giovani. Si tratta di un contratto a contenuto formativo, poiché la formazione professionale è elemento essenziale del contratto.
A partire dalla fine del 2004, questo contratto può essere stipulato esclusivamente dalle Pubbliche amministrazioni: non è quindi oggi più fruibile per i datori di lavoro privati.

Datori di lavoro

Possono assumere con CFL
  • enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, che al momento della richiesta non abbiano in atto procedure C.I.G.S. o non abbiano proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse;
  • datori di lavoro iscritti agli Albi professionali, quando il progetto venga predisposto dagli Ordini e Collegi professionali ed autorizzato in conformità alla vigente normativa;
  • gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni;
  • enti pubblici di ricerca.

    Restano esclusi i datori di lavoro che non abbiano provveduto, nel biennio precedente, alla conversione dei C.F.L., in misura del 60%.
    Ai datori di lavoro sono storicamente riconosciute agevolazioni sugli oneri assicurativi e previdenziali, nonché sulla stessa disciplina del rapporto: ad es. possibilità di inquadrare i lavoratori ad un livello inferiore a quello di destinazione; non computo degli stessi, ai fini di applicazione di regolamentazioni di legge e contratto collettivo.

Lavoratori

Possono essere assunti con CFL i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni.

Tipologie di CFL

Sono previsti due tipi di contratto di formazione-lavoro:
   a) contratto mirato alla acquisizione di professionalità intermedie ovvero elevate, con durata massima di ventiquattro mesi ed obbligo per il datore di garantire, rispettivamente, almeno 80 ovvero 120 ore di formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa;
   b) contratto mirato ad agevolare l'inserimento professionale, mediante esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo, con durata massima di dodici mesi ed obbligo per il datore di prevedere almeno 20 ore di formazione di base (su disciplina ed organizzazione del lavoro nonché prevenzione ambientale ed antinfortunistica).
Il CFL non è rinnovabile.

Normativa di riferimento

Legge 19 dicembre 1984, n. 863
Legge 19 luglio 1994, n. 451
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 



Testo aggiornato all'1 aprile 2009