Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente o per svolgere prestazioni in determinati periodi, nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Tale contratto, abrogato dalla l. n. 247 del 2007 che ha attuato con modifiche il Protocollo welfare dell’agosto 2007, è stato recentemente reintrodotto dalla l. n. 133 del 2008 che ne ha ammesso l’utilizzo non solo in quei settori nei quali era già stato utilizzato (turismo, commercio, pubblici esercizi) ma anche in altre nuove attività come quella degli steward nelle attività delle squadre di calcio i quali debbono essere direttamente gestiti dalle società o alle dipendenze di istituti di vigilanza privata.
Questo contratto, introdotto ex novo nell’ordinamento italiano con il d. lgs. n. 276 del 2003, è previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla chiamata.
Tale contratto, abrogato dalla l. n. 247 del 2007 che ha attuato con modifiche il Protocollo welfare dell’agosto 2007, è stato recentemente reintrodotto dalla l. n. 133 del 2008 che ne ha ammesso l’utilizzo non solo in quei settori nei quali era già stato utilizzato (turismo, commercio, pubblici esercizi) ma anche in altre nuove attività come quella degli steward nelle attività delle squadre di calcio i quali debbono essere direttamente gestiti dalle società o alle dipendenze di istituti di vigilanza privata.
Questo contratto, introdotto ex novo nell’ordinamento italiano con il d. lgs. n. 276 del 2003, è previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla chiamata.
Campo di applicazione
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato da qualunque impresaa) con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi);
b) indipendentemente dal tipo di attività:
- con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati;
- per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie).
Il contratto di lavoro intermittente non può essere stipulato nell’ambito della pubblica amministrazione in quanto il d. lgs. n. 276 del 2003 che lo regola è applicabile, salvo alcune espresse eccezioni, solo ai rapporti di lavoro stipulati con datori di lavoro privati.
Caratteristiche
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.Deve avere la forma scritta e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi quali: la durata, la ragione che ne consente la stipulazione, il luogo, le modalità della disponibilità, il preavviso a favore del lavoratore, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l’ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, i tempi e le modalità di pagamento, la forma e le modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione, le eventuali misure di sicurezza specifiche.
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- se nei sei mesi precedenti il datore di lavoro ha proceduto ad un licenziamento collettivo, ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d'orario con cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- se l’impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi, prevista dalla legge sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626 del 1994).
Il versamento contributivo: il datore di lavoro è tenuto a versarlo sull’importo della retribuzione corrisposta e sull’ammontare dell’indennità di disponibilità.
L’assunzione di un disoccupato di lungo periodo o in mobilità con un contratto di lavoro intermittente non fa godere delle agevolazioni ivi previste.
Retribuzione e indennità di disponibilità
Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all'attività realmente svolta.Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile, anche divisibile per quote orarie.
La misura dell’indennità deve essere stabilita dai contratti collettivi e non spetta se il lavoratore è assente per malattia oppure per altre cause che gli impediscano di rispondere alla chiamata.
Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto e il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto individuale di lavoro.
I contributi relativi all'indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell'anno l'indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Se il lavoratore percepisce l’indennità di disponibilità allora non può percepire l’indennità di disoccupazione per i periodi di non lavoro.
Forma del contratto
Il contratto a chiamata è in forma scritta, necessaria ai fini della prova del contratto e non per la validità dello stesso, e deve indicare:a) la durata e le ipotesi oggettive e soggettive che ne consentono la stipulazione;
b) il luogo e le modalità della disponibilità, eventualmente garantita e il preavviso di chiamata che, per dettato normativo, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo. Se il datore di lavoro opera su più sedi produttive va specificato se “la chiamata” riguarda una, tutte o una parte di esse;
c) il trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità, se prevista;
d) l’indicazione delle forme con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione, nonché le modalità di rilevazione delle presenze in azienda. Va chiarita anche la modalità della chiamata (orale, scritta, e-mail, ecc.) e quella di risposta del prestatore;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità che sono analoghe a quelle usuali in essere per gli altri dipendenti;
f) le misure di sicurezza necessarie per l’attività.
Stato di attuazione
In attesa dei contratti collettivi, il decreto ministeriale 10 marzo 2004 ha quantificato l'indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore in attesa di chiamata.Il successivo decreto 23 ottobre 2004 ha ammesso la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per le attività discontinue indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Inoltre il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile anche per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie), come chiarito dal decreto legislativo n. 251/2004 (correttivo del decreto legislativo n. 276/2003).
Con la Legge 14 maggio 2005, n. 80 è stata confermata la possibilità, inizialmente ammessa solo in via sperimentale, di stipulare il contratto con i lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
Non sono più richiesti requisiti particolari quali lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste di mobilità.
Novità del Collegato Lavoro
Con l’introduzione della legge 183/10, dal 24 novembre 2010 il recesso del datore di lavoro da tale contratto dev’essere impugnato (anche con lettera) dal collaboratore entro 60 giorni.L’eventuale causa dovrà essere iniziata entro i successivi 270 giorni.
La violazione dei suddetti termini comporta la definitiva inoppugnabilità del provvedimento del datore.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 276/2003, artt. 33-40
L. 4 novembre 2010, n. 183
Testo aggiornato al 15 febbraio 2011

