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Vademecum

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Somministrazione di lavoro

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:
  • un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
  • un contratto di lavoro, stipulato tra il somministratore e il lavoratore.


Il contratto di somministrazione tra utilizzatore e somministratore può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore può essere stipulato solo a tempo determinato.
La l. n. 247 del 2007, modificando l’art. 20 del d. lgs. n. 27672003, ha infatti abrogato l’intera disciplina della somministrazione a tempo indeterminato, in cui sia il contratto di somministrazione sia il contratto di lavoro potevano essere stipulati a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Con la legge Finanziaria 2010 il contratto è stato reintrodotto. Dal 1° gennaio 2010 è ammissibile in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
Il legislatore offre inoltre alla contrattazione aziendale la facoltà di ampliare i casi di utilizzo e non più solo alla nazionale e territoriale.
Con il Collegato Lavoro (legge 183/10) il ricorso allo staff leasing potrà essere possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dal d.lgs. 276/03, anche “in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l´esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia”, e i contratti collettivi aziendali (solo quelli territoriali in precedenza) potranno disciplinare nuove ipotesi.
Inoltre, nel caso in cui un lavoratore sostenga di aver lavorato per un somministratore di manodopera in base ad una somministrazione irregolare, dovrà impugnare il contratto entro 60 giorni in via stragiudiziale, mediante lettera raccomandata, e 270 successivi per l’instaurazione del giudizio di fronte al giudice del lavoro.

Applicazione

Destinatari

  • Contratto tra somministratore e utilizzatore:la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico;
  • Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori


Settori


Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per:
  • servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
  • servizi di pulizia, custodia, portineria;
  • servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
  • gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
  • attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
  • attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
  • gestione di call-center;
  • costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale), per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
  • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro.


Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato:
  • per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, decreto legislativo n. 276/2003);
  • per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, decreto legislativo n. 276/2003).

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Caratteristiche

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.

Trattamento economico e normativo

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo.
In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità,quando il prestatore non opera presso terzi utilizzatori, la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali.

Il contratto può essere stipulato anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del contratto a termine (decreto legislativo n. 368/2001), con alcune differenze:
  • il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo;
  • gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione
    È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.

Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Chiarimenti del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, rispondendo agli interpelli ricevuti, ha chiarito che:

     - nonostante l’abrogazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, i contratti in essere stipulati prima del 1° gennaio 2008, continuano ad avere efficacia fino al momento di un eventuale recesso o risoluzione consensuale, in virtù del principio della conservazione del contratto in quanto l’annullamento dei contratti in essere determinerebbe un paradossale travolgimento dei rapporti di lavoro con automatica risoluzione degli stessi e con evidenti conseguenze anche sul piano socio-economico

     - gli Enti Locali possono assumere con contratto di somministrazione personale appartenente a profili professionali di cat. A1

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28


L. 4 novembre 2010, n. 183


Testo aggiornato al 15 febbraio 2011